1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato per le attività d'impresa e il lavoro autonomo delle persone disabili, di seguito denominato «Comitato», composto dal Ministro dello sviluppo economico, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro della solidarietà sociale, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi e delle associazioni delle persone disabili e degli ordini professionali.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.